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Composizione delle crisi da sovraindebitamento - OCC

Ultimo Aggiornamento 26/07/2023 13.50:14

Per chi è

Possono beneficiare di una delle procedure previste dalla norma i debitori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali e che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni prese (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
 

Al fine di valutare l’opportunità di formulare domanda di avvio delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è previsto un incontro preliminare con un Gestore dell'OCC della CCIAA Venezia Giulia che dovrà essere concordato con l’Ufficio e può essere svolto sia in presenza presso la Camera di Commercio che in remoto.

Dove andare

Trieste, Piazza della Borsa n. 14 - II piano - stanza 221

A chi rivolgersi

Tutela e Legalità - Regolazione del Mercato
Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento
Dott. Rosario Pelleriti

In quale orario

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00

 

Recapiti

Tel. 040 6701 394
Mail:  sovraindebitamento@vg.camcom.it;

Informazioni generali

Cos’è e quali sono le funzioni dell’OCC?
Con l’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza”  - D.Lgs 14/2019 - è stata rivista tutta la materia riguardante la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e s.m.i.) allineandola ai principi generali delle procedure concorsuali ordinarie pur mantenendo la possibilità per i soggetti sovraindebitati facenti parte del settore della c.d. “insolvenza civile”, che non possono quindi utilizzare le ordinarie procedure concorsuali, ad esempio i consumatori, e che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, di risolvere le crisi da sovraindebitamento per cercare di ottenere l’esdebitazione.

L’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) della Camera di Commercio Venezia Giulia è un organismo imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
L'OCC camerale,  riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista - Gestore della crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. 

 

Cosa si intende per sovraindebitamento?
E’ definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 14/2019, quale presupposto oggettivo che legittima il ricorso alla procedura di composizione della crisi, in relazione a stati di difficoltà economico-finanziaria che rendono probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e lavoratori autonomi possono rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un eccesso di debiti, all'OCC della Camera di Commercio Venezia Giulia e proporre ai creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato minore con un programma di rientro dei debiti nel tempo secondo le reali possibilità dei soggetti.
E’ possibile altresì ricorrere alla liquidazione controllata dei propri beni e alla procedura di esdebitazione totale riservata però una sola volta nella vita alle persone fisiche meritevoli che non hanno alcuna utilità da offrire ai creditori (c.d. Incapienti).

 

Chi può accedere al servizio?
Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:

  • L’Imprenditore Minore, vale a dire l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  • Il Lavoratore Autonomo, vale a dire colui che non svolge attività di impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi).
  • L’Imprenditore Agricolo, vale a dire chi esercita, sia in forma individuale che societaria, una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  • Il Consumatore: trattasi in questo caso di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
  • Il Debitore incapiente: trattasi di persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura e può accedere alla esdebitazione di tutti i debiti solo per una volta nella vita, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
  • Le Start-up innovative di cui al D.L.179, 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221, 17 dicembre 2012.

 

Le procedure previste
 
  • Concordato Minore: usufruibile solo per l’Imprenditore Minore, l’Imprenditore Agricolo, il Libero Professionista e le Start Up innovative, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di Concordato Minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
  • Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: usufruibile solo per il Consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • Liquidazione Controllata dei Beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del Concordato Minore e della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore. Il Liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai Creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • Esdebitazione del Debitore Incapiente:usufruibile una tantum solo da persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. 
  • Procedure Familiari:i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 76, 20 maggio 2016.

 

Requisiti richiesti

Come avviare la procedura?
 
Al fine di valutare l’opportunità di formulare domanda di avvio delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è previsto un incontro preliminare con un Gestore dell'OCC della CCIAA Venezia Giulia che dovrà essere concordato con l’Ufficio e può essere svolto sia in presenza presso la Camera di Commercio che in remoto.
Il modulo di richiesta di incontro preliminare è disponibile in allegato a fondo pagina.
 
Per avviare una delle quattro procedure previste, occorre provvedere al pagamento tramite la Piattaforma PagoPA di € 366,00 comprensivi dell’acconto iniziale dei costi della procedura e della marca da bollo da € 16,00, allegando la documentazione richiesta.

L’istanza sottoscritta in bollo, copia del documento di identità, copia del codice fiscale del/dei dichiarante/i e ricevuta di pagamento dell’acconto iniziale dovranno essere depositati presso la Segreteria dell' OCC della CCIAA Venezia Giulia.
La documentazione elencata nell’istanza potrà essere consegnata al Gestore sia in fase di incontro preliminare con lo stesso, sia successivamente con eventuale ulteriore documentazione richiesta del Gestore. 
 
La modulistica è disponibile in allegato a fondo pagina.

Documenti richiesti

  • Modulo di richiesta incontro preliminare
  • Modulo di domanda/istanza sottoscritto in bollo:

ISTANZA per Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
ISTANZA per Concordato Minore
ISTANZA per Liquidazione Controllata dei Beni
ISTANZA per Esdebitazione del Debitore Incapiente
ISTANZA congiunta procedure familiari

  • copia del documento di identità,
  • copia codice fiscale del/dei dichiarante/i,
  • ricevuta di pagamento  PagoPA dell’acconto iniziale

 

La modulistica è disponibile in allegato a fondo pagina.
NB: Per il Modulo di istanza congiunta per procedure familiari, rivolgersi all'Ufficio.
 

Costi

  • Acconto iniziale dei costi della procedura di € 366,00
  • Marca da bollo da € 16,00

Il compenso all’OCC è determinato ai sensi degli artt. 14 ss. del D.M. 202/2014 e dal Regolamento Camerale dell’OCC in particolare dall’art. 11 e dall’Allegato A del predetto Regolamento. Il Gestore incaricato dall’Organismo, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, deve fornire un preventivo di massima del costo del procedimento approvato dal Referente dell’Organismo, .

Normativa di riferimento

  • D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019
  • L. n.3 del 27 gennaio 2012
  • D.M. 24 settembre 2014 n. 202
  • Informativa privacy

Responsabile del procedimento

Claudio Vincis

Struttura competente

Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Venezia Giulia

Per sapere di più

Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) - Unioncamere

Allegati