Cancellazione di protesto di cambiale per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata
Ultimo Aggiornamento 30/09/2022 12.10:21
Per chi è
Per chi ha subito la levata di un protesto di una cambiale
Dove andare
piazza della Borsa. 14, II piano - stanza 224
Gorizia - via Morelli 37 - Primo piano
A chi rivolgersi
Sportello Protesti
In quale orario
- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
- lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00
Recapiti
040 6701 275-394 - fax 040 6701321 – protesti@vg.camcom.it
0481 384 216
Informazioni generali
Il Registro Informatico dei Protesti contiene notizia di tutti i protesti levati in ambito nazionale dagli Ufficiali levatori (ufficiali giudiziari e notai) e pubblicati nei 5 anni precedenti.
Se la persona protestata effettua il pagamento della cambiale (pagherò e tratte accettate) entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano rivolgendosi alla Camera di Commercio competente territorialmente ( e cioè quella della provincia in cui il protesto è stato levato).
Questa procedura non è consentita per gli assegni protestati per i quali va invece richiesta la riabilitazione al Tribunale competente.
Requisiti richiesti
Il pagamento deve avvenire entro 12 mesi dalla levata.
Documenti richiesti
domanda bollata di cancellazione (vedi modello predisposto nella sezione Documenti scaricabili);
documento d’identità dell’interessato;
originali della cambiale quietanzata e dell’atto di protesto (vengono restituiti alla parte dopo il loro esame).
Per quietanza si intende : l’apposizione sul titolo della dicitura “pagato” con data e firma del ricevente il pagamento (è valido anche il timbro apposto dalla banca) o la dichiarazione del creditore di avvenuto pagamento, con data e firma in originale.
Va rilasciata dall’ultimo beneficiario che ha richiesto il protesto della cambiale in scadenza.
Il pagamento della cambiale può effettuarsi anche mediante un deposito vincolato al portatore del titolo presso un istituto di credito: in questo caso la domanda di cancellazione del protesto è corredata dalla dichiarazione dell’avvenuto deposito vincolato rilasciata dalla banca.
Entro quale termine
12 mesi dalla levata del protesto
Costi
€ 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione;
€ 16,00 per marca da bollo.
Tempi massimi di conclusione
20 giorni dalla presentazione dell’istanza per l’adozione della decisione di accoglimento o di rigetto;
5 giorni a partire dalla data di accoglimento per l'esecuzione del provvedimento.
Normativa di riferimento
Legge 12.2.1955, n. 77 e successive modifiche e integrazioni (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari);
Legge 12.6.1973 n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari);
DPR 290/1975, art. 9 (Deposito vincolato al portatore della cambiale);
Legge 15.11.1995, n. 480 (Istituzione del Registro Informatico dei Protesti);
Legge 7.3.1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura – artt. 17 e 18);
D.M. 9.8.2000, n. 316 (Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti);
Legge 18.8.2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari);
Legge 12.12.2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (art. 45: modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari)
Responsabile del procedimento
Claudio Vincis
Struttura competente
Sportello di Conciliazione e Servizi alle imprese
Per sapere di più
Decreto diritti di segreteria ;
come si ottiene la visura protesti;
eventuale link a siti normativi in materia;torna alla pagina introduttiva sulla cancellazione dei protesti
Allegati