Mediazione e conciliazione

Ultimo Aggiornamento 14/02/2023 15.57:38

Per chi è

La mediazione è la risposta concreta ed efficace per chiunque sia coinvolto in una lite civile o commerciale relativa a diritti disponibili: privati cittadini, professionisti, imprese, associazioni o enti.

Dove andare

Trieste:
Piazza della Borsa n. 14 –  II piano - stanza 223-224

Gorizia:
Via Crispi n. 10 - piano terra

A chi rivolgersi

Tutela e Legalità - Regolazione del Mercato
Organismo di mediazione/conciliazione

In quale orario

Trieste e Gorizia:

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00
     

 

Recapiti

Trieste:
tel. 040 6701 229 - 219
mediazione@vg.camcom.it
mediazione@pec.vg.camcom.it

Gorizia:
tel. 0481 384 224
mediazione@vg.camcom.it
mediazione@pec.vg.camcom.it

 

 

Informazioni generali

Avvio del procedimento

La parte interessata attiva il procedimento di mediazione depositando, presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione, l’apposito modulo di domanda (in allegato a fondo pagina) unitamente alla copia del documento di identità e della tessera sanitaria.
Nelle materie per le quali è prevista la mediazione come condizione di procedibilità è obbligatoria l'assistenza legale da parte di un Avvocato. In tutti gli altri casi, la parte non necessita del patrocinio di un Legale.

 

Se si riceve la lettera di convocazione all’incontro preliminare

La parte chiamata in mediazione che intenda partecipare all’incontro preliminare al fine di valutare l’effettiva volontà di aprire la fase di merito e di trattazione è tenuta a depositare, presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione, l’apposito modulo di risposta (in allegato a fondo pagina) unitamente alla copia del documento di identità e della tessera sanitaria.
Se non intende partecipare, è sufficiente che ne dia comunicazione via mail all’Organismo di Mediazione.

 

Procedura a seguito del deposito della domanda di mediazione
 
La Segreteria dell'Organismo di Mediazione assegna un numero di protocollo alla domanda  ricevuta ed emette un avviso di pagamento PagoPA, secondo il tariffario adottato con Regolamento, che viene trasmesso via Pec/mail alla parte o al suo legale.  
Il responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore competente per materia, verificando che non vi siano ragioni di incompatibilità e che lo stesso sia terzo rispetto alle parti e all’oggetto della controversia.
Le parti, di comune accordo tra loro, possono chiedere all’Organismo la nomina di un mediatore di loro scelta tra quelli iscritti all’elenco presso l’OdM.
Viene fissata la data dell’incontro preliminare che si tiene entro 40 giorni dalla data di arrivo della domanda presso la Segreteria di Mediazione. Data e ora dell’incontro preliminare, unitamente al nominativo del Mediatore incaricato, vengono indicati nella lettera di convocazione, trasmessa alle parti con modalità idonea a verificare l’effettivo ricevimento della stessa (PEC o raccomandata).   
 
Procedura a seguito del deposito della risposta alla mediazione
 
La Segreteria dell'Organismo di Mediazione assegna un numero di protocollo alla risposta ricevuta ed emette un avviso di pagamento PagoPA, secondo il tariffario adottato con Regolamento, che viene trasmesso via PEC/email alla parte o al suo legale.  
Le parti si incontreranno davanti al mediatore nel giorno indicato dalla lettera di convocazione.

Obbligo delle parti di comparire personalmente agli incontri

Al fine di facilitare la soluzione bonaria della controversia, le parti sono sempre tenute a presenziare personalmente agli incontri.
Tuttavia, la parte che lo ritiene opportuno può delegare una persona terza a comparire in sua vece, conferendole una delega sostanziale scritta (modulo di delega in allegato a fondo pagina).
La delega può essere rilasciata anche in favore dell’Avvocato che assiste la parte in mediazione.


Modalità dell’incontro: in presenza o telematica

L’Organismo di Mediazione presso la Camera di commercio Venezia Giulia fissa gli incontri in presenza presso la sede camerali di Trieste o Gorizia, in quanto ritenuta la modalità preferenziale.
Gli incontri sono svolti in modalità telematica attraverso la piattaforma Google meet qualora ne sia fatta richiesta da una o più parti.

N.B.! A partire dal 28 febbraio 2023, in conformità a quanto prescritto dalla riforma della mediazione, tutte le parti che partecipano agli incontri collegandosi telematicamente sono tenute a firmare il verbale in modalità digitale.

 

L’incontro preliminare

Nel corso dell’incontro preliminare, il mediatore / la mediatrice esplica alle parti le modalità di svolgimento della mediazione, le finalità e i benefici della stessa.
Le parti sono poi chiamate a esprimere la propria volontà di proseguire con la vera e propria fase di merito nel corso della quale le parti, guidate dal mediatore / mediatrice, tentano di raggiungere un accordo.
Se le parti non intendono proseguire, o se la prosecuzione è impossibile per assenza ingiustificata di una o più parti, il mediatore / la mediatrice redige verbale negativo che, nelle mediazioni obbligatorie, costituisce prova dell’assolvimento della condizione di procedibilità.

La fase di merito

Nel corso della fase di merito, le parti sono chiamate a esternare i propri interessi davanti al mediatore il quale, su richiesta delle parti o qualora lo ritenga opportuno, può svolgere sessioni separate, così che ciascuna parte possa esprimere le proprie esigenze in via confidenziale al mediatore.

I costi sostenuti da ciascuna parte: il Centro Unico di interessi

Più soggetti rappresentanti un centro unico di interesse sono computati come unica parte ai fini della debenza degli oneri di mediazione.
Si configura un centro unico di interessi laddove le parti sono portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha centro unico di interessi nei procedimenti aventi ad oggetto:
- successioni ereditarie, esclusivamente tra le parti che succedono per rappresentazione a un capostipite comune;
- materia condominiale, tra le parti che impugnano la medesima delibera assembleare;
- risarcimento del danno, laddove un unico danno ricada su più soggetti (es. danneggiamento di un bene di cui più soggetti sono proprietari pro indiviso; danno da perdita parentale subìto dagli eredi).


Per l’individuazione di un centro unico di interesse non si ha riguardo:
-al fatto che le parti abbiano presentato domanda / risposta unica alla mediazione;
-al fatto che siano rappresentate e/o assistite da un unico Avvocato;
-al fatto che, nello specifico procedimento, le parti abbiano assunto una posizione unitaria.

Pertanto, non costituiscono CUI:
- il debitore principale e il fideiussore;
- gli eredi o i comunisti nelle mediazioni aventi ad oggetto la divisione;
- i creditori o i debitori solidali.


La sussistenza del CUI deve essere indicato dalle parti nel modulo di fatturazione allegato alla domanda di / risposta alla mediazione.
Nei casi dubbi, la questione deve essere sollevata nel corso degli incontri davanti al Mediatore / Mediatrice e all’Organismo di Mediazione e messa a verbale.

 

Il valore della mediazione

Il valore della mediazione deve essere assegnato sulla base dei criteri dettati in materia dagli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile (a titolo esemplificativo: nelle mediazioni promosse per la divisione di un patrimonio ereditario o di un bene in comunione, il valore è quello della massa attiva da dividere; se più persone chiedono l’adempimento per quote di un'obbligazione, il valore è dato dalla somma di tutte le quote).
Se il valore non può essere determinato al momento dell'avvio del procedimento di mediazione, questo viene assegnato dal responsabile dell’Organismo, entro la soglia massima di € 250.000,00.
Se, nel corso della mediazione, emerge un valore diverso da quello attribuito al procedimento in fase introduttiva, le indennità dovute all’Organismo vengono ricalcolate e ricondotte nello scaglione di riferimento.
Se il valore dell’accordo conclusivo è differente rispetto a  quello per il quale si è dicusso nel corso degli incontri, non si procede al ricalcolo delle indennità che sono sempre individuate con riferimento al valore della trattativa condotta in mediazione.

Requisiti richiesti

La controversia civile o commerciale deve riguardare diritti disponibili dalle Parti.

Documenti richiesti

da presentare:

Costi

SPESE DI AVVIO:

Le spese di avvio vengono pagate da ciascuna parte istante e da ciascuna parte chiamata e sono pari a:

- € 48,80 (IVA inclusa) per le mediazioni di valore fino a € 250.000,00;
- € 97,60 (IVA inclusa) per le mediazioni di valore pari o superiore a € 250.00,01

da corrispondere mediante pagamento di avviso PagoPA, che verrà inviato alla Parte Istante al momento della lavorazione della domanda.

Le spese di avvio vengono versate all’Organismo a copertura dei costi di avvio del procedimento di mediazione: ricezione dell’istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione all’altra parte dell’inizio della procedura. Si tratta, dunque, delle spese relative all’attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore. Pertanto, tali costi non sono in alcun caso rimborsabili.

Oltre alle spese di avvio, le parti sono sempre tenute a rimborsare all’Organismo di Mediazione le eventuali spese vive anticipate (ad es. i costi di notifica).


SPESE DI MEDIAZIONE:

Le spese di mediazione vengono pagate da ciascuna parte che, nel corso dell’incontro preliminare, abbia dato il consenso all’apertura della fase di merito.

Le spese della fase di mediazione, comprese di IVA, sono calcolate con riferimento al valore della mediazione, secondo lo schema seguente:

Valore della lite

Spese di merito

Fino a € 1.000,00

              € 52,46

da € 1.001,00 a € 5.000,00

              € 104,92

da € 5.001,00 a € 10.000,00

              € 195,20

da € 10.001,00 a € 25.000,00

              € 292,80

da € 25.001,00 a € 50.000,00

              € 488,00

da € 50.001,00 a € 250.000,00

              € 812,52

da € 250.001,00 a € 500.000,00

              € 1220,00

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00

            € 2318,00

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

           € 3172,00

oltre € 5.000.000,00

           € 5612,00

Le spese di mediazione sono pagate da ciascuna parte prima del primo incontro di merito.
Nel caso di rinuncia alla mediazione, le spese di mediazione possono essere rimborsate solamente nel caso in cui non si sia tenuto alcun incontro di merito.

Se la mediazione ha esito positivo e si chiude con accordo tra le parti, ciascuna di queste dovrà versare un’ulteriore somma pari al 25% delle spese di mediazione.
Il verbale di accordo viene consegnato alle parti, in originale o in copia conforme, solo previo saldo di tutti le somme dovute: spese di merito, maggiorazione per accordo e spese vive.

 

Tempi massimi di conclusione

Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria dell’Organismo procede con solerzia alla convocazione dell’incontro che viene fissato tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda stessa.
La mediazione si chiude entro tre mesi dalla data di avvio del procedimento.
Tuttavia, qualora le trattative si prolungassero oltre detto termine, il procedimento potrà proseguire dietro espresso consenso di tutte le parti.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e succ.mod.; 
D.M. n.180/2010 e succ. mod.;
Regolamento di procedura

 

Responsabile del procedimento

Claudio Vincis

Struttura competente

Organismo di mediazione

Per sapere di più

Accesso ai documenti delle procedure di mediazione

Per consultare la documentazione inerente le procedure di mediazione conservate agli atti dell’Organismo, è necessario preventivamente prenotare la presenza in sede, inviando specifica richiesta all’indirizzo mail o al numero di telefono sopra indicati.

Allegati