Sanzioni amministrative del Registro Imprese
Ultimo Aggiornamento 31/10/2019 14.13:31
Soggetti obbligati all’iscrizione o al deposito così come individuati dagli art. 2194, 2630 e 2631 codice civile.Soggetti obbligati alle denunce R.E.A. così come individuati dalla L. 630/81 e dal D.M. 09/03/82.
Trieste:
piazza della Borsa 14 - piano ammezzato - stanza 1 (Sala d'attesa e prenotazione sportelli)
Gorizia:
via Crispi 10 - piano terra
Ufficio Registro delle Imprese e Albi
Trieste:
tel 040 6701 296 – fax 040 6701 321
Gorizia:
tel 0481 384 203
sanzioni@vg.camcom.it
Informazioni generali
Le domande di iscrizione o di deposito al Registro Imprese nonché le denunce al R.E.A. devono essere presentate, di regola, entro 30 giorni dalla data dell’atto da iscrivere o dell’evento da comunicare. Si ricorda che il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative. Il mancato rispetto dei termini sopra riportati comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti delle persone obbligate all’adempimento.
Si ricorda che il termine decorre dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento. Se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).
Costi
Normativa di riferimento
Art. 2194, 2630 e 2631 codice civile
L. 580/93 e Dpr. 581/95
R.D. 2011/34
L. 630/81
L. 689/81
D.M. 09/03/82
D. Lgs. 61/02
L. 340/00
L. 180/11
Responsabile del procedimento
Michele Bossi
Struttura competente
Ufficio Registro delle Imprese e Albi
Per sapere di più
Guida interattiva registro imprese
Allegati