Tessera per i contributi Regionali sui Carburanti - L.R. 14/2010 - RILASCIO ALLO SPORTELLO
Ultimo Aggiornamento 23/03/2023 15.17:40
La "Tessera regionale dei servizi", meglio individuata come "identificativo" dalla L.R.14/2010, consente ai residenti in Regione FVG di ottenere un contributo sugli acquisti di carburante.
Per disposto della norma regionale, i residenti nel territorio dell'ex provincia di Trieste devono presentare richiesta di rilascio tessera a Trieste, mentre i residenti nel territorio dell'ex provincia di Gorizia, a Gorizia oppure a Monfalcone: non sono possibili richieste effettuate in sedi territoriali diverse da quelle di propria competenza.
IN EVIDENZA:
La richiesta di rilascio allo sportello può essere compilata e sottoscritta direttamente dall'intestatario/cointestatario di autoveicolo/motoveicolo, presso:
ORARIO APERTURA SPORTELLI
Informazioni generali
Si ricorda che:
Documenti richiesti
PER NUOVO RILASCIO: come previsto dalla L.R. 14/2010, al momento della presentazione della richiesta devono essere esibiti in originale i seguenti documenti:
Contestualmente alla consegna della domanda di rilascio dovrà essere pagato il diritto di segreteria che ammonta ad € 15,00.
PER VARIAZIONE O SOSTITUZIONE: In caso di variazione del mezzo e/o della residenza sull'identificativo già rilasciato, ovvero, in caso di sostituzione dell'identificativo per deterioramento, smarrimento o furto, vanno esibiti in originale:
Contestualmente deve essere consegnato l'identificativo, se disponibile.
DELEGA A TERZI: Nel caso il richiedente non possa presentarsi di persona agli sportelli, può compilare e firmare i moduli di domanda, scaricabili dai link sotto, con tutti i propri dati anagrafici, i dati del veicolo e la delega nei confronti della persona terza che si recherà allo sportello. In questo caso va allegata copia del doc. d'identità del richiedente ed esibiti in originale i documenti relativi al veicolo per cui si richiede il beneficio regionale. Il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità.
Costi
Diritti di segreteria:
Responsabile del procedimento
Trieste: Auletta Francesco - Gorizia: Pierluigi Medeot
Struttura competente
Trieste: Aries scarl - Gorizia: A.S. Zona Franca
Per sapere di più
Il 1° novembre 2011 è entrata in vigore la L.R. 14/2010 che prevede nuove modalità di riduzione di prezzo per l’acquisto di carburante per i privati cittadini.
Non si parla più di sconto regionale ma bensì di contributo regionale fisso deliberato dalla Regione che potrà essere variato con successivo provvedimento. Il contributo è aumentato di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissione zero (elettrico) in abbinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio. Se la tessera è stata emessa per il predetto mezzo antecedentemente la data del 1 novembre u.s., l’intestatario interessato ad avere aumentato l’incentivo deve presentarsi agli sportelli munito del libretto di circolazione in originale e la tessera relativa al mezzo stesso.
L’art. 3 comma 6 della LR 14/2010 non prevede la concessione del contributo quando l’entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1,00 euro.
Sono esclusi dal beneficio, ovvero dalla possibilità di ottenere la tessera per i carburanti, le imprese, i professionisti, i lavoratori autonomi a prescindere dal tipo di attività e dalla forma giuridica dell’impresa; non spetta inoltre alle autovetture con targa estera ed agli iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero). Si rammenta inoltre che, con l’entrata in vigore della nuova legge, sono esclusi dal beneficio i natanti e le imbarcazioni.
A seguito di modifiche della L.R. 14/2010, le ONLUS non sono più tra i soggetti beneficiari dei contributi per l'acquisto di carburante.
Dal 1° gennaio 2012 tali tessere risultano bloccate.
Sanzioni e avvertenze importanti
SOSTITUZIONE, VENDITA, ROTTAMAZIONE, SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DELL’IDENTIFICATIVO: il venir meno o la variazione della titolarità del mezzo per il quale è stato rilasciato l'identificativo devono essere segnalati alla competente C.C.I.A.A ovvero, dal momento in cui viene meno la titolarità del veicolo. Da quel momento L’IDENTIFICATIVO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 14/2010 e succ. modifiche. La segnalazione può avvenire attraverso copia della denuncia rilasciata dalle competenti Forze dell'Ordine in caso di furto o, nel caso di smarrimento o distruzione dell’identificativo, con un’autocertificazione in carta semplice.
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA: se il beneficiario si trasferisce in un comune appartenente a un’area che consente di percepire un contributo meno vantaggioso rispetto al comune di provenienza, senza effettuare la variazione di residenza sull’identificativo e utilizzi quest’ultimo ottenendo un contributo superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 100,00, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante.
SANZIONI: e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 100,00, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:
1) effettui un rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della L.R. 14/2010;
2) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario, titolare di diritto di usufrutto o titolare di locazione finanziaria o leasing del mezzo;
3) utilizzi l’identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
4) utilizzi senza titolo l’identificativo altrui. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo
N.B.: Per gli illeciti amministrativi avvenuti antecedentemente il 1° novembre 2011 si applicano le disposizioni di cui alla ex L.R. 47/96 e succ. mod.
Allegati