Versamento Diritto annuale

Ultimo Aggiornamento 24/12/2021 11.57:01

Per chi è

Imprese iscritte (o annotate) nel Registro delle imprese, nel REA e relative unità locali.

Con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 02/07/2019 sono stati prorogati i termini del versamento del diritto annuale 2019 al 30 settembre 2019 per tutti i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfettario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.
 

Dove andare

sede di Gorizia:
via Crispi 10 - piano terra

A chi rivolgersi

Gorizia: Ufficio diritto annuale

In quale orario

  • dal lunedì al venerdì dalle  9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00

Recapiti

tel 0481 384203
e-mail: diritto.annuale@vg.camcom.it

Informazioni generali

Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale:

prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno sono esonerate dal pagamento:

Il diritto annuale è un tributo che deve essere versato ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.); il pagamento va effettuato in un’unica soluzione tramite modello F24.
Il diritto va versato alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’impresa; in caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio.

Se l’attività è esercitata anche in unità locali:

Il diritto non è frazionabile ed è quindi dovuto per intero anche in caso di cancellazione in corso d’anno.
In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.

In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato:

Entro quale termine

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (di norma il 16/06). E’ anche previsto il pagamento entro 30 giorni da tale scadenza con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%. Il mancato pagamento nei termini comporta l’applicazione di sanzioni.

Costi

L’importo da versare per la sede viene stabilito annualmente da apposito Decreto Ministeriale.
Ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede.
 

Normativa di riferimento

Legge 580/1993; Decreto del Ministero dell’Industria 359 del 2001


Decreto MISE 21 aprile 2011
Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, articolo 28, comma1

Responsabile del procedimento

Luciana Soldà

Struttura competente

Ufficio Diritto Annuale

Per sapere di più






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