Composizione delle crisi da sovraindebitamento - OCC
Ultimo Aggiornamento 06/03/2023 15.02:05
Al fine di valutare l’opportunità di formulare domanda di avvio delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è previsto un incontro preliminare con un Gestore dell'OCC della CCIAA Venezia Giulia che dovrà essere concordato con l’Ufficio e può essere svolto sia in presenza presso la Camera di Commercio oppure in remoto.
Trieste, Piazza della Borsa n. 14 - II piano - stanza 221
Informazioni generali
Con l’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza” - D.Lgs n. 14/2019 - è stata rivista tutta la materia riguardante la composizione delle crisi da sovraindebitamento ( L. n.3/2012 con s.m.i.) allineandola ai principi generali delle procedure concorsuali ordinarie pur mantenendo la possibilità per i soggetti sovraindebitati facenti parte del settore della c.d. “insolvenza civile”, che non possono quindi utilizzare le ordinarie procedure concorsuali, ad esempio i consumatori, e che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai Creditori, di risolvere le crisi da sovraindebitamento per cercare di ottenere l’esdebitazione.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
E’ definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs 14/2019, quale presupposto oggettivo che legittima il ricorso alla procedura di composizione della crisi, in relazione a stati di difficoltà economico-finanziaria che rendono probabile l’insolvenza che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, lavoratori autonomi possono rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un eccesso di debiti, all'Organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio Venezia Giulia e proporre ai creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato minore con un programma di rientro dei debiti nel tempo secondo le reali possibilità dei soggetti. E’ possibile altresì ricorrere alla liquidazione controllata dei propri beni e alla procedura di esdebitazione totale riservata però una sola volta nella vita alle persone fisiche meritevoli che non hanno alcuna utilità da offrire ai creditori (c.d. Incapienti).
Chi può accedere al servizio?
Possono accedere alla procedura le seguenti tipologie di debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento:
Cos’è e quali sono le funzioni dell’OCC?
L’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) della Camera di Commercio Venezia Giulia è un organismo imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
L'OCC camerale, riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista - Gestore della crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Richiesta incontro preliminare
Come avviare la procedura?
Per avviare una delle quattro procedure previste, occorre provvedere al pagamento di € 366,00 comprensivi dell’acconto iniziale dei costi della procedura e della marca da bollo da € 16,00, allegando la documentazione richiesta.
L’istanza sottoscritta in bollo, copia documento di identità, copia codice fiscale del/dei dichiarante/i e ricevuta di pagamento dell’acconto iniziale tramite la Piattaforma PagoPA, dovranno essere depositati presso la Segreteria OCC della CCIAA Venezia Giulia.
La documentazione elencata nell’istanza potrà essere consegnata al Gestore sia in fase di incontro preliminare con lo stesso, sia successivamente con eventuale ulteriore documentazione richiesta del Gestore.
Documenti richiesti
L’istanza sottoscritta in bollo, copia del documento di identità, copia codice fiscale del/dei dichiarante/i.
ISTANZA per Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore [file doc]
ISTANZA per Concordato Minore [file doc]
ISTANZA per Liquidazione Controllata del Beni [file doc]
ISTANZA per Esdebitazione del Debitore Incapiente [file doc]
ISTANZA congiunta procedure familiari [Richiedere all’Ufficio]
Costi
Il compenso all’OCC è determinato ai sensi degli artt. 14 ss. del D.M. 202/2014 e dal Regolamento Camerale dell’OCC in particolare dall’art. 11 e dall’Allegato A del predetto Regolamento. Il Gestore incaricato dall’Organismo, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, deve fornire, un preventivo di massima, approvato dal Referente dell’Organismo, del costo del procedimento.
Normativa di riferimento
D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019
Legge n.3 del 27 gennaio 2012
D.M. 24 settembre 2014 n. 202
Informativa privacy
Responsabile del procedimento
Claudio Vincis
Struttura competente
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Per sapere di più
Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) - Unioncamere
Allegati