Registri di carico e scarico
COSA SONO
Documenti sui quali devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti
DOVE SONO TENUTI
- Presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento rifiuti
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti
- presso la sede di commercianti e intermediari
CHI E' OBBLIGATO A TENERE I REGISTRI DI CARICO E SCARICO
- i produttori di: rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali, di rifiuti speciali pericolosi, di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque
- chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale
- chi effettua attività di recupero e smaltimento
- chi effettua attività di intermediazione
CHI E' ESCLUSO:
- i produttori di: rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriali (art. 2135 CC); le imprese agricole di cui all'art. 2135 del CC che producono rifiuti pericolosi; i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi; i liberi professionisti poichè non inquadrati come enti o imprese ( sempre per i soli rifiuti pericolosi)
- i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio
COSA DEVE ESSERE ANNOTATO:
tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico del rifiuto
ENTRO QUALI TERMINI VA FATTA L'ANNOTAZIONE:
10 giorni lavorativi:
- dalla produzione e dallo scarico per il produttore
- dalla raccolta/trasporto per il trasportatore
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante
Eccezione : 5 giorni lavorativi nei casi sopra indicati se si tratta di rifiuti sanitari a rischio infettivo (dpr 254/2003)
2 giorni lavorativi:
- per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento
GESTIONE:
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA
COMPILAZIONE AFFIDATA A TERZI:
I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
CONSERVAZIONE:
Il registro va conservato ed integrato con i formulari per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione
Eccezione: per la discarica i registri vanno conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica e poi dal'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
MODELLO:
E' quello previsto dal DM 1 aprile 1998 n. 148 - dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:
- Modello A per produttori e gestori
- Modello B per intermediari
REGISTRO INFORMATICO:
in questo caso viene compilato e gestito con una procedura informatica rispettando medesime tempistiche e modalità operative
VIDIMAZIONE:
Il registro (cartaceo o informatico) deve esser vidimato prima del suo utilizzo dalla Camera di Commercio competente per territorio.
Si utilizzano fogli numerati (formato A4)
COSTI:
vidimazione: 25 euro