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Startup innovative e incubatori certificati

Con Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stato introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015. 

L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
  • è residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.


Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013)
  2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013)
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013)

 

Le società già costituite per essere considerate start-up innovative, devono presentare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, tramite autocertificazione del legale rappresentante attestare il possesso dei requisiti di legge.


Al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa le startup innovative e gli incubatori certificati devono iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese.


L'incubatore certificato di imprese start-up innovative, invece, viene qualificato come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative in possesso dei seguenti requisiti:
  • dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere
    start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare
    attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  • dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up
    innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  • e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza
    in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
    tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  • ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
    di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono
    attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
  • ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
    start-up innovative.

Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato dal legale rappresentante dell'incubatore al momento della domanda di iscrizione alla sezione speciale


Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.