Registro Nazionale dei gas fluorurati Fgas

I gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come “F-Gas”, sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni e la maggior parte di loro contribuiscono al riscaldamento globale. Si tratta in particolare di HFC (idrofluorocarburi), PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo).


Il Registro telematico nazionale rende accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle persone e alle imprese certificate per operare con i gas fluorurati.
L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i CERTIFICATI E LE ATTESTAZIONI che comprovano competenze e conoscenze in materia.
È istituita anche una BANCA DATI per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

 

Persone fisiche che hanno l’obbligo di certificazione e svolgono attività di:

  • controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-Gas;
  • installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento e recupero su commutatori elettrici contenenti F-Gas;
  • recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Imprese che hanno l’obbligo di certificazione e svolgono le seguenti attività:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti F-Gas
  • apparecchiature di protezione antincendio contenenti F-Gas

Persone che hanno l’obbligo di attestazione e svolgono le seguenti attività:

  • recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE

Persone fisiche e Imprese NON SOGGETTE all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGAS:

Persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti F-Gas.
Imprese che svolgono attività di:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti F-Gas o di recupero di F-Gas da dette apparecchiature
  • recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono
  • recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE
  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-Gas
  • controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

 

ESENZIONI

Persone fisiche esenti dall'obbligo di  iscrizione al Registro telematico:

  • Soggetti che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente
  • Soggetti addetti al recupero di F-Gas dalle apparecchiature, di cui al D.Lgs. n. 49 del 2014, la cui carica F-Gas è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente negli impianti autorizzati, in conformità all’artico 20 dello stesso decreto, a condizione che siano assunti dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato I al regolamento (UE) 2015/2067

DEROGHE

Due anni di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono F-Gas a condizione che:

  • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante
  • svolgano l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione

Un anno di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-Gas, di recupero di F-Gas dai commutatori ad alta tensione, di recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature che li contengono, a condizione che:

  • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività in questione
  • svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

Un anno di deroga dall'obbligo di attestazione per le persone che svolgono attività di recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, a condizione che:

  • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione
  • svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.


COME OTTENERE LA DEROGA:
Va presentata apposita domanda per via telematica corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta – sotto la propria responsabilità – di essere in possesso del requisito necessario per usufruire di una deroga temporanea.

 

Iscrizioni e costi

Esclusivamente per via telematica sia per persone fisiche che per imprese.
L’iscrizione va fatta PRIMA di iniziare l’attività accedendo al sito Registro Nazionale Fgas

COSTI ISCRIZIONI:
- Diritti di segreteria:  13,00 euro per le persone / 15,00 euro per le persone che chiedono il riconoscimento del certificato all’estero. 21,00 euro per le aziende / 25,00 euro per le aziende che richiedono il riconoscimento del certificato all’estero
- Imposta di bollo:  16,00 euro
Per i pagamenti  è attiva la funzione PagoPA

 

https://www.ecocamere.it/adempimenti/registrofgas

 

Ogni variazione alle iscrizioni va fatta per via telematica con modalità analoghe a quelle dell’iscrizione stessa accedendo al sito Registro nazionale Fgas

COSTI VARIAZIONI:
- Diritti di segreteria: euro 9,00
- imposta di bollo: euro 16,00
Per i pagamenti è attiva la funzione PagoPa