Composizione negoziata per la crisi d'impresa

 

Il servizio di Composizione negoziata offre supporto alle imprese per consentire di affrontare situazioni di crisi, indebitamento o insolvenza tramite la consulenza di un esperto indipendente: l’imprenditore commerciale e/o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario può chiedere al Segretario generale della Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, nei casi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

 

L'istanza di accesso alla composizione negoziata viene presentata attraverso la Piattaforma telematica nazionale Composizionenegoziata.camcom.it

La procedura prevede :

  1. Apertura dell'istanza: il rappresentante dell’Impresa apre l’istanza ed e’ guidato nell’inserimento delle informazioni obbligatorie (log in con identità digitale e caricamento documentazione necessaria);
  2. Nomina dell' Esperto: Il Segretario generale della Camera di commercio prende in carico l’istanza e la trasmette alla Commissione regionale. Nel caso di imprese sotto soglia, Il Segretario generale, provvede in proprio alla nomina dell’esperto. La Commissione regionale o il Segretario generale consulta l’elenco degli Esperti regionale e procede alla nomina, sulla base dell’esperienza formativa risultante dal Curriculum Vitae;
  3. Accettazione dell'incarico: l’esperto verifica le condizioni per poter accettare l’incarico;
  4. Conduzione delle trattative: l’esperto convoca l’imprenditore per valutare una concreta prospettiva di risanamento. In caso negativo, ne dà notizia al Segretario generale della Camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. In caso positivo inizia il proprio lavoro durante il quale può creare nella piattaforma “spazi” per depositare ed eventualmente condividere documenti con soggetti che egli stesso individua e autorizza, con il consenso dell’imprenditore.

 

ELENCO DEGLI ESPERTI

Presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione, è formato un Elenco di esperti che avranno il compito di coadiuvare gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta, nelle trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento dell’impresa.
 
Chi può iscriversi nell’Elenco
Nell’Elenco unico regionale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'Albo degli avvocati, che documentano di aver maturato esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, e gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Per tutti gli aspiranti esperti è prevista una formazione specifica obbligatoria, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 

Come iscriversi all'Elenco
Avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, interessati all’iscrizione nell’Elenco degli esperti, dovranno presentare la propria domanda all’Ordine professionale di appartenenza secondo le indicazioni da essi impartite. Verificato il possesso dei prescritti requisiti, gli Ordini professionali provvederanno ad inoltrare i nominativi dei propri iscritti alla Camera di Commercio Venezia Giulia, per l’inserimento nell’Elenco unico regionale.


I professionisti non iscritti agli Ordini professionali, residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, potranno inoltrare la domanda d’iscrizione direttamente alla Camera di Commercio Venezia Giulia, utilizzando l’apposita modulistica disponibile in questa sezione.
La domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 3 e 4, del D.L. n. 118/2021 nonché del curriculum vitae, redatto secondo lo schema disponibile in questa sezione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, oltreché nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.

La domanda e il curriculum vitae, redatti in formato PDF/A e sottoscritti digitalmente, corredati della documentazione di cui sopra e di copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere trasmessi, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura “Domanda per l’inserimento nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 118/2021 convertito in legge 147/2021”.

 

Adempimenti degli ordini professionali

Gli Ordini professionali della Regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti ad effettuare le seguenti attività:

  • ricevono le domande dei professionisti richiedenti;
  • verificano la completezza della domanda e della documentazione e accertano la veridicità delle dichiarazioni rese;
  • comunicano i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti prescritti alla Camera di commercio venezia Giulia per il loro inserimento nell’elenco. L’aggiornamento dei dati comunicati è continuo fino al 16 maggio 2022 e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale.
  • designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati dei professionisti iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
  • comunicano tempestivamente alla Camera di commercio l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza, affinché vengano cancellati dall'elenco.


La comunicazione dei nominativi dei professionisti alla Camera di commercio va effettuata utilizzando il seguente file in formato excel, seguendo le relative istruzioni di compilazione:

File ed istruzioni (cliccare)


La comunicazione va effettuata via PEC all'indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it allegando solo ed esclusivamente:
1.    il file in formato excel, compilato nei campi richiesti
2.    tutti i curricula vitae dei professionisti in formato e conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali (n.b. il curriculum vitae di ogni esperto dovrà essere fornito separatamente in formato PDF e denominato con il Codice Fiscale)


Importante: Le comunicazioni fatte in modo difforme alle suddette indicazioni (o anche con allegati documenti in più o in meno rispetto a quelli richiesti) saranno rispedite all’ordine professionale inadempiente per la regolarizzazione.
 

Elenco degli incarichi conferiti agli esperti
In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , gli incarichi conferiti agli esperti iscritti nell’Elenco unico regionale del Friuli venezia Giulia, nonché gli incarichi conferiti ad esperti iscritti in Elenchi di altre regioni, ma nominati dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio Venezia Giulia.

Pubblicazione Gestione crisi d'impresa - Esperti nominati 

 

Modalita’ di richiesta delle misure protettive del patrimonio e pubblicazione nel Registro Imprese

L'imprenditore commerciale e agricolo, oltre ad avviare la procedura di composizione negoziata della Crisi d’Impresa, può chiedere, con apposito modulo da firmare digitalmente ed inserire nella piattaforma telematica nazionale, l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio che sarà pubblicata, unitamente all'accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 6 legge 147/2021).


Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese, la richiesta di applicazione di misure protettive produce un importante effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Sempre dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all’art. 6 comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
 
Secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da Unioncamere in data 29/11/2021, l'iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto sarà eseguita “d’ufficio”.
 
É importante tener presente che l'articolo 7, comma 1 prevede che “L’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative”.
 
Al fine di agevolare il deposito del ricorso in Tribunale l'Ufficio del registro delle imprese avviserà il giorno prima gli imprenditori - mediante comunicazione via pec – dell’imminente pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza e dell’accettazione dell’esperto. 
 
Sempre ai sensi dell’art. 7 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 “Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”.
 
Quest'ultimo adempimento pubblicitario va invece richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione di un modello digitale I2 (imprese individuali) e S2 (società) compilando rispettivamente il riquadro 31 e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell'attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

 

Normativa di riferimento 

Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 118/2021,

Dove rivolgersi

Ufficio

Composizione negoziata per la crisi d'impresa

Sede camerale di Trieste
Indirizzo
Responsabile
Claudio Vincis
Orari
  • Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30
Telefono
040 6701 394
Email
  • rosario.pelleriti@vg.camcom.it
PEC
  • cciaa@pec.vg.camcom.it