Diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo che deve essere versato ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio di ogni anno.

 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE E ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI! 

Diritto Camerale - Da oggi calcoli e paghi online

Gli importi da versare vengono stabiliti annualmente con decreto ministeriale e vengono trasmessi alle imprese con apposita comunicazione.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 a favore della Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa e ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede.

In caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio.

 

 

Se l’attività è esercitata anche in unità locali

  • gli importi dovuti devono essere sommati e indicati in un unico rigo del modello F24 se sede e unità locali sono ubicate nella medesima provincia;

  • gli importi dovuti devono essere versati a ciascuno degli Enti camerali competenti per territorio e quindi indicati in righi diversi del modello F24, se sede e unità locali sono ubicate in province diverse. 

Il diritto non è frazionabile ed è quindi dovuto per intero anche in caso di cancellazione in corso d’anno.
In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.

In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato:

  • contestualmente all’iscrizione stessa con la pratica Comunica, mediante addebito del conto Telemaco;
  • entro 30 giorni tramite modello F24.

 

Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale
prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno sono esonerate dal pagamento:

  • imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo;

  • società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo;

  • imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre precedente;

  • cooperative sciolte entro il 31 dicembre precedente con provvedimento dell’autorità governativa.

 
 
Sanzioni Diritto Annuale
Se il versamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette, si applica una sanzione del 0,4% da sommare al diritto dovuto.
 
Se il versamento non avviene oppure è effettuato con un ritardo superiore ad un anno dalla scadenza del termine ordinario si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto.

E’ possibile evitare l’applicazione della sanzione piena, sanando l’irregolarità entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario con l’istituto del ravvedimento operoso, versando:
  • il diritto dovuto (codice tributo 3850);
  • gli interessi (codice tributo 3851), calcolati per giorni di ritardo e pari al saggio legale; ·
  • la sanzione ridotta (codice tributo 3852), pari al 6% se avviene dopo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di cui sopra.
In caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non vale per il diritto annuale.
 

Normativa di riferimento

Legge 580/1993; 

Decreto del Ministero dell’Industria 359 del 2001

Decreto MISE 21 aprile 2011
Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, articolo 28, comma1

 

Dove rivolgersi

Ufficio

Diritto Annuale

Sede camerale di Gorizia
Indirizzo
Responsabile
Luca Costanzo
Orari
  • Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
  • lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30
Telefono
0481384203
Email
  • diritto.annuale@vg.camcom.it
PEC
  • cciaa@pec.vg.camcom.it
Attività dell'ufficio