Accesso civico e generalizzato

  • D. Lgs 33/2013 - art. 5 co.1 e 4
  • D.Lgs. 33/2013, artt. 5 e 5 bis

L'accesso civico è il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa.
Le modifiche all'art. 5 apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introducono un diritto di accesso a chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
 

La richiesta di accesso civico va presentata al responsabile dell'U.O. Segreteria Generale-Urp che sovrintende e coordina le attività finalizzate a garantire l'aggiornamento e la completezza delle informazioni presenti sul sito istituzionale, pubblicando tempestivamente i contenuti trasmessi dalle varie U.O.

La richiesta va trasmessa scrivendo all'indirizzo pec cciaa@pec.vg.camcom.it oppure alla casella urp@vg.camcom.it indicando nell'oggetto la dicitura "richiesta di accesso civico"  (art. 5 co. 1). L'amministrazione è tenuta ad evadere la richiesta entro 30 giorni.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che è il Segretario Generale scrivendo all'indirizzo pec cciaa@pec.vg.camcom.it oppure a segreteria.generale@vg.camcom.it.
 

 

Registro degli accessi 

Sulla base delle linee Anac (del. n. 1309/2016) è istituito il registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso.