Categoria 5

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

 

Chi deve iscriversi?
  • L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
  • L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio che intende trasportare:
    • Rifiuti speciali pericolosi dei quali l’impresa risulta essere produttore iniziale in quantità superiore a  30 kg o 30 litri al giorno;
    • Rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente;
    • Rifiuti speciali pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore derivanti, di conseguenza, da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o da altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
 
La categoria 5 è suddivisa in classi in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:
A. Quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. Quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. Quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. Quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. Quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. Quantità inferiore a 3.000 tonnellate
 
NB: Le imprese iscritte in categoria 5 - che intendono trasportare anche rifiuti non pericolosi - sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4  a condizione che la quantità annua complessiva di rifiuti trasportanti non comporti una variazione della classe nella quale sono iscritti.

Requisiti minimi per l'iscrizione in Cat. 5
  • Nomina del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti stabiliti con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017
  • Dimostrazione del possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale a seconda della classe richiesta
  • Dimostrazione della capacità finanziaria:
    • per il trasporto in conto terzi mediante l’attestazione dell’iscrizione all’Albo di autotrasportatori di cose per conto terzi
    • per il trasporto in conto proprio mediante l'attestazione di affidamento bancario (Allegato F Delibera n. 5 del 3.11.2016) rilasciato da imprese autorizzate all’esercizio del credito oppure attraverso altri documenti (vedi art. 11 c.2 D.M. 120/2014) che comprovino la capacità finanziaria:
      • Mezzi con massa superiore a 3,5 t: € 9000 per il primo veicolo più € 5000 per ogni veicolo aggiuntivo
      • Mezzi con massa inferiore o uguale a 3,5 t: € 9000 per il primo veicolo più € 900 per ogni veicolo aggiuntivo
      • Un mezzo con massa superiore a 3,5 t e un mezzo con massa inferiore o uguale a 3,5 t: € 9000 più € 9000
  • Presentazione della Garanzia Finanziaria ( nel caso di gestione dei rifiuti pericolosi, l'iscrizione alla Cat. 5 -o il rinnovo- è subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria prestata sulla base della quantità annua di rifiuti pericolosi da gestire. L’importo è ridotto del 40% per le imprese con certificazioni UNI-EN ISO 14001)

NB: Per il trasporto dei rifiuti in conto proprio si prega di contattare la Sezione per valutare il singolo caso.

 
Durata dell’iscrizione: 5 anni
Diritto annuale: a seconda della classe
 
Trasmissione istanze
Le istanze devono essere trasmesse unicamente in via telematica accedendo alla pagina Albo Nazionale Gestori Ambientali - LoginAreaRiservata al massimo entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, per consentire alla segreteria della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Albo Gestori Ambientali la necessaria istruttoria.
 
 
 
Monitoraggio pratiche
Per monitorare l’avanzamento delle pratiche e/o l'eventuale richiesta di integrazioni si consiglia di consultare periodicamente la propria area riservata all’interno del sistema Agest e la Pec.
 

Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite Pec, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.

Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.

 


Assistenza tecnica, video guide e manuali operativi