Categoria 6

Trasporto transfrontaliero di rifiuti

 
Chi deve iscriversi? 

Le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano come regolamentato dalla Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 e dalla Deliberazione n.1 del 22/01/2018.

NB: Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta (art. 8 comma 3 del DM 120/2014).

 

La categoria 6 è suddivisa in classi in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente trattata:

A. Superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. Inferiore a 3.000 tonnellate

Le imprese che intendono iscriversi presentano domanda telematica alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente che può essere, alternativamente:

  • la Sezione nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa
  • la Sezione dove è situata la sede secondaria
  • la Sezione dove l'impresa elegge il suo domicilio
  • una Sezione a scelta dell'impresa nel caso sia eletto il domicilio digitale (indirizzo PEC dell'impresa)

 

Durata dell’iscrizione: 5 anni
Diritto annuale: a seconda della classe


Requisiti minimi per l'iscrizione in Cat. 6
  • Sede secondaria o domicilio in Italia o domicilio digitale - Pec dell'impresa
  • Nomina del Responsabile Tecnico (nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di RT e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l’incarico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa)
  • Dimostrazione del possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale a seconda della classe richiesta
  • Dimostrazione della capacità finanziaria:
    • per il trasporto in conto terzi mediante copia della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento CE 21.10.2009 n.1072
    • per il trasporto in conto proprio o impresa extra UE: il requisito è soddisfatto con un importo di € 9000 per il primo autoveicolo e di € 5000 per ogni veicolo aggiuntivo da produrre mediante attestazione di affidamento bancario (All. C del DM 120/2014 art. 11 co. 2)

 

Trasmissione istanze
Le istanze devono essere trasmesse unicamente in via telematica accedendo alla pagina Albo Nazionale Gestori Ambientali - LoginAreaRiservata al massimo entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, per consentire alla segreteria della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Albo Gestori Ambientali la necessaria istruttoria.
 

 
Monitoraggio pratiche
Per monitorare l’avanzamento delle pratiche e/o l'eventuale richiesta di integrazioni si consiglia di consultare periodicamente la propria area riservata all’interno del sistema Agest e la Pec.
 

Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite Pec, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.

Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.

 

Assistenza tecnica, video guide e manuali operativi