Categoria 9

Attività di bonifica dei siti contaminati

 
Chi deve iscriversi?

Le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di siti contaminati. 

  • E’ definito sito l’area o la porzione di territorio geograficamente definita e determinata intesa sia come suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee, sia le eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti
  • E' definita bonifica l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

Per deliberare l’abilitazione di un’impresa così come previsto dalla Circolare del CN n.1650 del 28.10.2005 si dovrà tener presente che l’obbligo è per tutte le imprese che svolgono le attività disciplinate dalla parte quarta Titolo V del D.Lgs 152/2006 con esclusione delle sole attività di progettazione della bonifica.

Per l’attività di caratterizzazione non è richiesta l’iscrizione in categoria 9, come specificato della Circolare del CN n. 614 del 30.05.2006.

La categoria è suddivisa in cinque classi in funzione dell’importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili, ovvero in funzione del costo necessario per poter bonificare il sito inquinato: 

A. Oltre euro 9.000.000
B. Fino a euro 9.000.000 
C. Fino a euro 2.500.000 
D. Fino a euro 1.000.000 
E. Fino a euro 200.000
 

Durata dell’iscrizione: 5 anni
Diritto annuale: a seconda della classe

 

Requisiti minimi per l'iscrizione in Cat. 9
 
Trasmissione istanze
Le istanze devono essere trasmesse unicamente in via telematica accedendo alla pagina Albo Nazionale Gestori Ambientali - LoginAreaRiservata al massimo entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, per consentire alla segreteria della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Albo Gestori Ambientali la necessaria istruttoria.
 

 
Monitoraggio pratiche
Per monitorare l’avanzamento delle pratiche e/o l'eventuale richiesta di integrazioni si consiglia di consultare periodicamente la propria area riservata all’interno del sistema Agest e la Pec.
 

Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite Pec, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.

Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.

 

Assistenza tecnica, video guide e manuali operativi