Categoria 10

Bonifica di beni contenenti amianto

 
Chi deve iscriversi?

Le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di siti.

Le attività della categoria 10 sono ripartite in due sottocategorie in relazione alla pericolosità per l’ambiente e la salute dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto:

  • 10A Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
  • 10B Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto

L’iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A.

La categoria 10 è suddivisa in classi di appartenenza in funzione dell'importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili: 
A. Oltre euro 9.000.000
B. Fino a euro 9.000.000
C. Fino a euro 2.500.000
D. Fino a euro 1.000.000
E. Fino a euro 200.000

 

Durata dell’iscrizione: 5 anni
Diritto annuale: a seconda della classe

 

Requisiti minimi per l'iscrizione in Cat. 10
 
Trasmissione istanze
Le istanze devono essere trasmesse unicamente in via telematica accedendo alla pagina Albo Nazionale Gestori Ambientali - LoginAreaRiservata al massimo entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, per consentire alla segreteria della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Albo Gestori Ambientali la necessaria istruttoria.
 

 
Monitoraggio pratiche
Per monitorare l’avanzamento delle pratiche e/o l'eventuale richiesta di integrazioni si consiglia di consultare periodicamente la propria area riservata all’interno del sistema Agest e la Pec.
 

Se l’istanza viene accolta l’impresa riceve via Pec una comunicazione dalla Sezione con la delibera del provvedimento e gli importi dovuti da pagare entro 30 giorni. Dopo il pagamento, l’impresa avvisata tramite Pec, può scaricare il provvedimento direttamente dall'area personale. Nel caso di mancato pagamento la Sezione delibererà il ritiro del provvedimento per carenza di interesse.

Se l’istanza non viene accolta l'impresa riceve una comunicazione dalla Sezione tramite Pec con le motivazioni di tale esito. Se l’istanza telematica è stata presentata da una struttura incaricata dall’impresa, anche la struttura riceve le comunicazioni relative al provvedimento.

 

Assistenza tecnica, video guide e manuali operativi