Il diritto annuale è un tributo che deve essere versato ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio di ogni anno.
Gli importi da versare vengono stabiliti annualmente con decreto ministeriale e vengono trasmessi alle imprese con apposita comunicazione.
Il pagamento va effettuato tramite modello F24 a favore della Camera di Commercio in cui ha sede l’impresa e ogni unità locale è tenuta al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede.
In caso di trasferimenti in corso d’anno il pagamento è dovuto all’Ente presso il quale risultava l’iscrizione al 1° gennaio.
Se l’attività è esercitata anche in unità locali
gli importi dovuti devono essere sommati e indicati in un unico rigo del modello F24 se sede e unità locali sono ubicate nella medesima provincia;
gli importi dovuti devono essere versati a ciascuno degli Enti camerali competenti per territorio e quindi indicati in righi diversi del modello F24, se sede e unità locali sono ubicate in province diverse.
Il diritto non è frazionabile ed è quindi dovuto per intero anche in caso di cancellazione in corso d’anno.
In caso di versamenti eccessivi o non dovuti, il contribuente può effettuare una compensazione, ovvero chiedere il rimborso entro 24 mesi dalla data del versamento.
In caso di nuova iscrizione il diritto annuale può essere versato:
- contestualmente all’iscrizione stessa con la pratica Comunica, mediante addebito del conto Telemaco;
- entro 30 giorni tramite modello F24.
Casi di esonero nel pagamento del diritto annuale
prendendo come data di riferimento il 1° gennaio di ogni anno sono esonerate dal pagamento:
imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo;
società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio successivo;
imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre precedente;
cooperative sciolte entro il 31 dicembre precedente con provvedimento dell’autorità governativa.
E’ possibile evitare l’applicazione della sanzione piena, sanando l’irregolarità entro 1 anno dalla scadenza del termine ordinario con l’istituto del ravvedimento operoso, versando:
- il diritto dovuto (codice tributo 3850);
- gli interessi (codice tributo 3851), calcolati per giorni di ritardo e pari al saggio legale; ·
- la sanzione ridotta (codice tributo 3852), pari al 6% se avviene dopo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di cui sopra.
Normativa di riferimento
Legge 580/1993;
Decreto del Ministero dell’Industria 359 del 2001
Decreto MISE 21 aprile 2011
Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, articolo 28, comma1